Emergono i dettagli della campagna europea contro le frodi nel settore dell'olio d'oliva
Le misure antifrode proposte nell'Unione europea imporrebbero agli Stati membri di effettuare controlli più mirati sull'olio d'oliva.

Secondo una proposta di legge della Commissione europea, il rafforzamento delle misure antifrode nell'Unione europea imporrebbe agli Stati membri di effettuare almeno un controllo mirato all'anno ogni mille tonnellate di olio d'oliva commercializzate sul proprio territorio.
Inoltre, qualsiasi persona fisica o giuridica in possesso di olio d'oliva dovrebbe tenere un registro che tracci le entrate e le uscite per ciascuna categoria di olio fino alla fase di imbottigliamento, secondo un altro aspetto della bozza di emendamenti al regolamento UE 2568/91 sulle caratteristiche dell'olio d'oliva e sui metodi di analisi.
"L'esperienza ha dimostrato che esistono alcuni rischi di frode che ostacolano la piena efficacia della protezione dei consumatori offerta dal regolamento 2568/91", afferma la bozza in merito alla necessità dei registri.
Si parla inoltre della necessità di aggiornare alcuni metodi di analisi citati nel regolamento e si propongono quindi due nuovi allegati.
Uno, relativo all’esame spettrofotometrico nell’ultravioletto, è concepito per «rimediare ad alcune incongruenze e imperfezioni nel metodo di analisi».
L’altro, relativo alla determinazione della differenza tra il tenore effettivo e quello teorico di triacilgliceroli con l’ECN 42, è inteso a sostituire l’allegato esistente con un “metodo più efficiente”.
Il progetto di legge propone che le modifiche entrino in vigore il prossimo 1° gennaio, ad eccezione delle nuove norme relative alle relazioni degli Stati membri alla CE sui controlli di conformità, che entrerebbero in vigore all’inizio del 2015.
Sempre per quanto riguarda i controlli di conformità, gli Stati membri dovrebbero fornire alla CE informazioni molto più dettagliate sulle loro analisi e sui relativi risultati. I controlli devono essere effettuati in modo selettivo, sulla base di un'analisi dei rischi e con una frequenza adeguata, afferma il progetto.
Si precisa inoltre che i riferimenti all’«olio d’oliva commercializzato» in un determinato Stato indicano la quantità totale di olio d’oliva e di olio di sansa di olive di tale Stato che viene consumata al suo interno o esportata da esso.
Si ritiene che le modifiche proposte abbiano il benestare del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli e che siano in una fase avanzata di consultazione e negoziazione.