`Il Regno Unito definisce un nuovo divieto sulle vendite di olio d'oliva `` alla spina '' - Olive Oil Times

Il Regno Unito definisce il nuovo divieto sulle vendite di olio d'oliva "in linea"

By Olive Oil Times STAFF
5 settembre 2014 09:36 UTC

L'agenzia incaricata di far rispettare un nuovo divieto di vendita di "olio d'oliva alla spina "nel Regno Unito ha fornito nuovi dettagli su ciò che costituirebbe una tale vendita.

Il divieto era ha annunciato il 20 agosto, quando l'Agenzia per i pagamenti rurali ha aggiornato la sua "Regolamenti e controlli dell'olio d'oliva ”dopo l'articolo 2 del Regolamento della Commissione 29/2012, come interpretato da una decisione del 2006 della Corte di giustizia europea, ha vietato la vendita di tutti gli oli d'oliva non aromatizzati alla spina, ha affermato l'agenzia.

Sono stati forniti pochi dettagli per la nuova regola, che potrebbe avere un impatto su centinaia di piccole imprese che operano "riempi i tuoi negozi dove gli oli d'oliva vengono erogati da serbatoi di acciaio inossidabile chiamati "fusti. ”Per soddisfare il crescente interesse dei consumatori per l'olio d'oliva di qualità, i negozi, dove i clienti sono invitati a degustare prima di acquistare, fanno parte di una tendenza internazionale al dettaglio.

I critici del concetto affermano che i negozi sono spesso mal equipaggiati per gestire, conservare e distribuire olio d'oliva e che aggirano le più severe leggi europee sull'etichettatura.

In cerca di chiarimenti sulla nuova regola, Olive Oil Times ha posto domande all'Agenzia per i pagamenti rurali (RPA) il 24 agosto. Oggi, un rappresentante ha risposto, ammettendo le domande "ha sollevato complesse questioni legali che dovevano essere esplorate a fondo ", in merito al divieto pubblicato sul suo sito Web che ha consentito ai commercianti fino al 13 dicembre di bloccare i cosiddetti "vendite "alla spina".

Domanda: quando si verifica esattamente la violazione in un negozio alla spina?

RPA: si verifica una violazione quando, ad esempio, l'olio d'oliva pertinente viene presentato / offerto in vendita in un fusto privo di sigillo intatto e tale olio viene drenato dal fusto e acquistato da un consumatore. Non fa differenza se il contenitore (bottiglia) in cui è stato drenato quell'olio è stato sigillato prima della vendita e quel sigillo è rimasto intatto al momento della vendita.

Domanda: qual era la base di questa regola? C'è stato un dibattito sul divieto di questi tipi di negozi?

RPA: An 'il metodo di commercializzazione dell'olio d'oliva alla spina non è consentito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione della Commissione 29/2012, poiché tali disposizioni sono state interpretate in modo definitivo dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in Causa n. C ‑ 489/04 (Alexander Jehle, Weinhaus Kiderlen - v - Land Baden-Wurttemberg).

Domanda: cosa succede se un negozio ha riempito le bottiglie nella stanza sul retro ed etichettato ciascuna di esse per rispettare le normative?

RPA: ciò non sarebbe vietato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva, a condizione che l'olio fosse imbottigliato e sigillato prima che l'olio fosse presentato / offerto in vendita ai consumatori finali e il sigillo rimanesse intatto al momento della vendita. Chiunque detenga olio d'oliva, dall'estrazione fino alla fase di imbottigliamento inclusa, deve tenere registri di entrata e di uscita per ogni categoria di olio che detengono, conformemente ai dettagli su gov.uk.

Domanda: E se i consumatori potessero semplicemente assaggiare gli oli da contenitori sfusi che mostravano tutte le informazioni necessarie sugli oli all'interno - per decidere se acquistare una bottiglia sigillata e completamente etichettata?

RPA: tale degustazione non sarebbe vietata dal regolamento di esecuzione della Commissione 29/2012. Tuttavia, si deve rilevare che l'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2000/13 vieta la presentazione o la pubblicità di prodotti alimentari che potrebbero indurre in errore un acquirente in misura sostanziale, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare o attribuendole alle proprietà del prodotto alimentare che esso possiede non possedere. Pertanto, se l'olio d'oliva da degustare induce in errore un potenziale acquirente in modo sostanziale sull'olio d'oliva che alla fine ha acquistato, ciò costituirebbe una violazione delle disposizioni pertinenti della direttiva e del regolamento, che devono essere applicate dall'autorità locale competente.

La regola, che entrerà in vigore il 13 dicembre 2014, si applica agli oli di oliva extravergine, vergine e raffinato e all'olio di sansa di oliva. Gli oli d'oliva aromatizzati, come quelli infusi con l'aglio, non sono interessati.

Secondo il nuovo regolamento, le etichette dell'olio d'oliva vergine devono designare un paese di origine; gli oli raffinati non devono. Chiunque imbottigli l'olio d'oliva dovrà tenere registri dettagliati che sarebbero soggetti a ispezioni da parte dell'RPA in qualsiasi momento.

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