Nuova normativa dell'UE sull'origine dei prodotti agricoli

La provenienza precisa dell’olio d’oliva può essere garantita grazie a metodi scientifici avanzati e costituisce ormai la base di un importante strumento di marketing.

Un tentativo di umorismo del Wall Street Journal contenuto in un articolo del 2009, intitolato “Un villaggio inglese cerca di sfruttare il legame con il proprio passato ‘formaggioso’”(1), è una chiara indicazione del grado di incomprensione e, forse, di derisione da parte dei commentatori statunitensi nei confronti del sistema dell’Unione Europea (UE) di tutela delle «Indicazioni Geografiche (IGP), delle Denominazioni di Origine (DOP) e delle Specialità Tradizionali Garantite (STG)».

Per chiarire, consolidare e aggiornare quella forma tipicamente europea di proprietà intellettuale (PI) trattata nell’articolo del WSJ, l’UE ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 14 dicembre 2012 un nuovo regolamento che entrerà in vigore all’inizio di gennaio 2013 (2). Il regolamento riveste notevole importanza non solo per il settore dell’olio d’oliva, ma anche per una gamma più ampia di prodotti ora ammissibili alla protezione.(3)

Proprio come l’introduzione della pratica dell’inscatolamento e dell’imbottigliamento ha dato origine all’uso del marchio alla fine del XIX secolo, così la facilità con cui è possibile garantire la provenienza precisa dell’olio d’oliva attraverso metodi scientifici avanzati costituisce ora la base di un importante strumento di marketing.

Ciò è particolarmente importante per l’UE, vista la crescente domanda di prodotti agricoli europei di fascia alta e di specialità alimentari, almeno tra la fascia più alta di una schiera sempre più numerosa di consumatori mondiali desiderosi di sapori certificati e dello status che deriva dalla conoscenza e dal consumo degli oli d’oliva europei. Inoltre, le denominazioni DOP e IGP facilitano la tracciabilità e contribuiscono a promuovere lo sviluppo del turismo dell’olio d’oliva in Europa.

Il nuovo regolamento abroga i precedenti regolamenti separati(4) e li sostituisce con un’unica fonte giuridica. Introduce inoltre la protezione di nuove menzioni di qualità facoltative quali «prodotti di montagna» e (in una fase successiva) «prodotti insulari». Stabilisce nuovi requisiti di etichettatura, compresa l’indicazione obbligatoria «UE», e nuove tutele per le risorse naturali, i paesaggi e il benessere degli animali da allevamento associati ai prodotti soggetti al regime.

Stabilisce inoltre procedure di verifica, controllo e opposizione e disciplina la conformità ad altri settori del diritto dell’UE, tra cui la legislazione alimentare e aspetti specifici dell’etichettatura quali i marchi, i termini generici e i nomi delle varietà vegetali. Sono inoltre definiti i requisiti del disciplinare di produzione, tra cui la denominazione (che è protetta solo nelle lingue utilizzate per descrivere il prodotto nell’area geografica definita); le caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche o organolettiche; e la prova dell’origine del prodotto. Il regolamento prevede l’avvio, nei prossimi anni, di nuovi regimi di etichettatura relativi all’agricoltura locale e alla vendita diretta.

Il regolamento fa parte di una nuova serie di iniziative politiche contenute nella strategia «Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva», volta a «fornire ai produttori gli strumenti adeguati per identificare e promuovere meglio i propri prodotti che presentano caratteristiche specifiche, proteggendo al contempo tali produttori da pratiche sleali».


Fonti:

1. John W. Miller, Wall Street Journal, 9 dicembre 2009.

2. Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativo ai sistemi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343/1, 14.12.2012).

3. I prodotti non inclusi nell’elenco originario della Politica Agricola Comune, ma ora ammissibili alla protezione ai sensi del presente regolamento, comprendono birra, cioccolato e prodotti derivati, pane, prodotti da forno, torte, dolciumi, biscotti, bevande a base di estratti vegetali, pasta, sale, gomme e resine naturali, pasta di senape, fieno, oli essenziali, sughero, cocciniglia, fiori e piante ornamentali, cotone, lana, vimini, lino scottato, cuoio, pellicce e piume. I prodotti non inclusi nel regolamento comprendono le bevande spiritose, il vino aromatizzato o i prodotti vitivinicoli, ad eccezione dell’aceto di vino.

4. Il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari, e il regolamento (CE) n. 510/2006 del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari.