L'UE codifica le norme di commercializzazione dell'olio d'oliva

Per motivi di chiarezza e razionalità, l'Unione europea ha pubblicato questo mese una versione aggiornata del regolamento relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva.

All’insegna della «chiarezza e razionalità», l’Unione Europea ha pubblicato una versione aggiornata del regolamento sulle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva .

Il regolamento UE n. 29/2012, del 13 gennaio 2012, codifica le modifiche sostanziali apportate a partire dall’introduzione, nel 2002, del regolamento n. 1019 sulle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva.

Resta inteso che il regolamento – dedicato in gran parte ai requisiti di etichettatura volti a proteggere e informare i consumatori – si limita a fornire una versione aggiornata delle norme modificate e non introduce nuove disposizioni.

Indicazioni geografiche

Recenti denunce di etichettatura ingannevole relative all’olio d’oliva “Made in Italy” hanno riportato alla ribalta la questione delle origini. Coldiretti, una delle principali organizzazioni agricole italiane, afferma di aver rilevato in un’indagine che quattro bottiglie su cinque di olio extravergine di oliva in vendita in Italia contengono miscele di oli provenienti da altri paesi, ma che spesso i consumatori hanno bisogno di una lente d’ingrandimento per leggere questa informazione sull’etichetta.

Il regolamento dell’UE chiarisce che, nel caso di miscele di oli extravergini o vergini di oliva provenienti da più di uno Stato membro dell’UE o da un paese terzo, l’etichetta deve descrivere la denominazione di origine utilizzando una delle seguenti diciture, a seconda dei casi:

(i) «miscela di oli d’oliva originari dell’Unione europea» o un riferimento all’Unione;

(ii) «miscela di oli d’oliva non originari dell’Unione europea» o un riferimento all’origine al di fuori dell’Unione;

(iii) «miscela di oli d'oliva originari dell'Unione europea e non originari dell'Unione europea» o un riferimento all'origine all'interno dell'Unione e al di fuori dell'Unione.

Nel caso di olio di oliva vergine o extravergine ottenuto in un frantoio situato in uno Stato membro dell'UE o in un paese terzo diverso da quello in cui sono state raccolte le olive, la denominazione di origine deve contenere la seguente dicitura: «olio di oliva (extra)vergine ottenuto nell'Unione o nel nome dello Stato membro interessato da olive raccolte nell'Unione o nel nome dello Stato membro o del paese terzo interessato».

Olio di sansa e altre categorie di olio d’oliva

Nel caso dell’olio di sansa di oliva, il regolamento prevede che le etichette rechino, in caratteri chiari e indelebili, le seguenti informazioni relative alla categoria: «olio composto esclusivamente da oli ottenuti dal trattamento del prodotto ottenuto dopo l’estrazione dell’olio d’oliva e da oli ottenuti direttamente dalle olive», oppure «olio composto esclusivamente da oli ottenuti dalla trasformazione della sansa di oliva e da oli ottenuti direttamente dalle olive».

Nel caso dell’olio d’oliva, l’etichetta deve recare la dicitura: «olio composto esclusivamente da oli d’oliva che hanno subito un processo di raffinazione e da oli ottenuti direttamente dalle olive».

Per l’olio di oliva vergine è: «olio di oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici».

E nel caso dell’olio extravergine di oliva: «olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici».